ATTENZIONE: la formazione in aula è temporaneamente sospesa ma è possibile organizzare i corsi in videoconferenza. SCOPRI DI PIÙ

Obbligo di Consegna degli Attestati di Formazione

L’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy cita: «… 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Inoltre il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha testualmente deciso che «anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 [abrogato e sostituto dall’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l’interessato], tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale».

Secondo diverse interpretazioni, pertanto, il datore di lavoro non può rifiutarsi, secondo quando indicato dai regolamenti sulla privacy, di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua frequenza ad un corso.

Obbligo di Consegna degli Attestati di Formazione