ATTENZIONE: la formazione in aula è temporaneamente sospesa ma è possibile organizzare i corsi in videoconferenza. SCOPRI DI PIÙ

Nuovo Accordo formazione RSPP e ASPP

Il 07/07/2016 la conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione RSPP e ASPP che sostituisce il vecchio Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

L’impatto del testo è notevole e riporta anche alcune modifiche agli altri testi relativi alla formazione emanati tra il 2011 e il 2012.

Oltre alle modifiche alla formazione e aggiornamento dell’RSPP e ASPP, vengono pertanto toccati aspetti relativi ai requisiti dei docenti, alla possibilità di effettuare formazione e-learning, ecc.

Di seguito viene riportato un estratto relativo alle modifiche principali per quanto attiene alla formazione per RSPP e ASPP.

Si rimanda alle altre notizie (collegamento alla fine del presente riassunto) per una analisi delle modifiche apportate agli altri testi degli Accordi.

Si ricorda che l’Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Requisiti della formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 81/08
Metodologia didattica Previsto l’Allegato IV con le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
Requisiti dei docenti Possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013
Numero discenti Massimo 35 persone
Modulo A 28 ore escluse le verifiche di apprendimento
Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II Avvenuto un adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo
Modulo B Strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione.
L’articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori. Dal monte ore sono escluse le verifiche di apprendimentoModuli di specializzazione:

  • Agricoltura – pesca (SP1)                  12 ore
  • Cave – costruzioni (SP2)                    16 ore
  • Sanità residenziale (SP3)                   12 ore
  • Chimico – petrolchimico (SP4)         16 ore
Modulo C 24 ore escluse le verifiche di apprendimento
Verifiche apprendimento Modulo A

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (eventuale colloquio di approfondimento). Superamento in caso di risposta esatta a più del 70% delle domande

Modulo B

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. Superamento in caso di risposta esatta a più del 70% delle domande
  • Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione

Modulo C

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. Superamento in caso di risposta esatta a più del 70% delle domande
  • Colloquio individuale
Riconoscimento formazione pregressa
CORSO FREQUENTATO Modulo B comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore TOTALE
Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore
Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore
Modulo B9 – 12 ore

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Aggiornamento ASPP: 20 ore nel quinquennio – RSPP: 40 ore nel quinquennio

  • Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
  • Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II è consentita per tutto il monte ore
  • Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per Ia sicurezza è da ritenersi valida e viceversa.

Decadenza per non aggiornamento L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata

Modifiche Accordo 21/12/2011 in merito alla formazione dei Datori di Lavoro che vogliono svolgere direttamente l’incarico di RSPP

Modifiche Accordo 21/12/2011 in merito alla formazione dei Lavoratori/Preposti/Dirigenti

Esoneri dalla formazione aventi contenuti simili

Nuovo Accordo formazione RSPP e ASPP