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Modifiche Accordo Formazione Lavoratori-Dirigenti-Preposti

Il 07/07/2016 la conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione RSPP e ASPP che sostituisce il vecchio Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

L’impatto del testo è notevole e riporta anche alcune modifiche agli altri testi relativi alla formazione emanati tra il 2011 e il 2012.

Oltre alle modifiche alla formazione e aggiornamento dell’RSPP e ASPP, vengono pertanto toccati aspetti relativi ai requisiti dei docenti, alla possibilità di effettuare formazione e-learning, ecc.

Di seguito viene riportato un estratto relativo alle modifiche principali per quanto attiene alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Si rimanda alle altre notizie (collegamento alla fine del presente riassunto) per una analisi delle modifiche apportate agli altri testi degli Accordi.

Si ricorda che l’Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifiche Accordo 21/12/2011 in merito alla formazione dei Lavoratori/Preposti/Dirigenti
Requisiti dei docenti Possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013
Numero discenti Massimo 35 persone
Condizioni particolari Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto può partecipare al modulo di formazione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. Se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Formazione lavoratori somministrati La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. II contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore
E-learning Nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II per I’erogazione della formazione specifica.

Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

Decadenza per non aggiornamento L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora Ia formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata — come a titolo esemplificativo nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato delle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).

Nuovo Accordo formazione RSPP e ASPP

Modifiche Accordo 21/12/2011 in merito alla formazione dei Datori di Lavoro che vogliono svolgere direttamente l’incarico di RSPP

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