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Quando non si Controllano Idoneità e Capacità del Subappaltatore

Nella sentenza n. 22013 del 18 maggio 2018 viene affrontato il tema della responsabilità dell’amministratore delegato di un’impresa appaltatrice quando manchi un controllo sull’adozione, da parte di chi subappalta, delle idonee misure di prevenzione richieste dalla normativa.

In tema di sicurezza sul lavoro e di appalti, il committente può avere delle responsabilità per un infortunio “nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza.

In particolare all’imputato veniva contestato, di avere affidato parte di tali lavori in subappalto senza previamente verificare che tale ditta avesse le necessarie capacità tecniche e di sicurezza sul lavoro tollerando che i dipendenti della ditta eseguissero operazioni gravemente imprudenti.

Quando non si Controllano Idoneità e Capacità del Subappaltatore