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Trasferimento degli Obblighi di Sicurezza al Preposto

E’ stato sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa sentenza il caso di un datore di lavoro

E’ stato sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa sentenza il caso di un datore di lavoro, già condannato per violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumori e vibrazioni nonché di formazione dei lavoratori stessi, il quale ricorrendo alla stessa ha chiesto di essere assolto per la mancata prova di avere commesso i reati contestatigli e perché in azienda vi era un preposto la cui presenza aveva esclusa la sua responsabilità. In tema di infortuni sul lavoro, ha avuto modo di precisare la suprema Corte nella sentenza, l’esistenza sul cantiere di un preposto, salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico, peraltro neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste, soltanto il dovere di vigilare affinché i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

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