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La Responsabilità del Preposto non Formato

Il soggetto che accetta le funzioni di preposto e di fatto le svolge è responsabile

Ha sostanzialmente per oggetto l’applicazione dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 che ha estesa le responsabilità inerenti alla posizione di garanzia relativa al preposto, di cui all’art. 2 dello stesso D. Lgs., ai soggetti che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici inerenti a tale figura. È responsabile, ha sostenuto infatti nella sentenza la suprema Corte, in concorso con il datore di lavoro, per un infortunio occorso a un dipendente, il soggetto che accetta le funzioni di preposto e di fatto le svolge pur se sprovvisto della specifica formazione prevista dal citato D. Lgs. n. 81/2008.

Ove l’imputato, ha sostenuto la stessa Corte riferendosi al caso in esame, non si fosse sentito preparato a svolgere le funzioni affidategli, proprio perché non specificatamente formato, non le avrebbe dovuto assumere. L’esplicare, infatti, le mansioni inerenti a un determinato ruolo, nel contesto dell’attività lavorativa, comporta la capacità di saper riconoscere ed affrontare i rischi e i problemi inerenti a quelle mansioni, secondo lo standard di diligenza, di capacità, di esperienza, di preparazione tecnica richiesto per il corretto svolgimento di quel determinato ruolo, con la correlativa assunzione di responsabilità. Ne consegue, ha concluso la suprema Corte, che chi, non essendo all’altezza del compito assunto, esplichi una certa funzione senza farsi carico di procurarsi tutti i dati tecnici e le conoscenze necessarie per esercitarla adeguatamente, risponde nel caso in cui ne derivino dei danni.

La sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 18090 del 10 aprile 2017

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