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La Responsabilità di Sicurezza del Presidente del CdA di una Società

Compete al presidente del CdA, se non ha provveduto a rilasciare a soggetti terzi una delega, la responsabilità della valutazione dei rischi.

Viene rimarcata della Corte di Cassazione, nella sentenza, l’importanza di una effettiva valutazione dei rischi concretamente presenti all’interno di un’azienda, avuto riguardo alla casistica verificabile in relazione alle singole lavorazioni o all’ambiente di lavoro e l’importanza del relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), valutazione che non deve essere solo formale ma deve essere intesa in senso sostanziale nel rispetto delle disposizioni di legge. Nel caso di una società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha precisato la suprema Corte, che, in qualità di datore di lavoro, deve analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza e della tecnica, tutti i fattori di pericolo e redigere, all’esito, uno specifico scritto contenente le misure precauzionali e i dispositivi di protezione da adottare a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 3313 del 23 gennaio 2017 (u.p. 6 dicembre 2016) – Pres. D’Isa – Est. Gianniti

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