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Appalto Genuino e Somministrazione Illecita di Lavoro

La recente e importante sentenza del Consiglio di Stato, Sez.III, 12 marzo 2018 n.1571 ha chiarito che cosa distingua il vero e proprio contratto d’appalto dalla somministrazione di personale, specificando che questa distinzione deve essere “indagata in concreto” sulla base di precisi indici individuati dalla norma e dalla giurisprudenza.

In particolare questi indici distintivi “consistono nell’assunzione da parte dell’appaltatore:
a) del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività richiesta;
b) del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa;
c) del rischio di impresa”.

Riassumiamo sinteticamente per punti i principi che regolano la distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro secondo la giurisprudenza esaminata:

  1. “per potersi predicare l’esistenza di un contratto d’appalto, occorre che l’oggetto negoziale sia costruito in modo da attribuire – in modo rilevante e per elementi qualificanti l’intero rapporto – il rischio contrattuale all’appaltatore”;
  2. “secondo costante giurisprudenza – il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell’appaltatore va verificato attraverso un accertamento operato in concreto, con riferimento all’oggetto e al contenuto intrinseco dell’appalto.
    Tale principio va applicato con particolare attenzione nei casi di appalti endoaziendali […] caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente (cfr., Cass. civ. sez. lav., 3 giugno 2014, n.12357)”;
  3. “la distinzione tra le due figure contrattuali è marcata dal fatto che il “contratto di appalto” ha ad oggetto un’obbligazione di risultato, mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente)”;
  4. “la giurisprudenza ha chiarito che, laddove si verta in fattispecie di appalto in cui la prestazione richiede esclusivamente l’impiego di manodopera, il criterio dell’effettivo esercizio del potere di organizzazione e di direzione, da parte dell’appaltatore o del committente, assume valore decisivo al fine di valutare la genuinità o meno dell’appalto”
Appalto Genuino e Somministrazione Illecita di Lavoro