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Videosorveglianza dei Lavoratori

L’installazione di un impianto di videosorveglianza, che possa inquadrare dei dipendenti, è soggetto alla approvazione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali.
Ove non si trovi questo accordo, è possibile ricorrere all’ispettorato Nazionale lavoro, in particolare all’ispettorato della provincia di competenza, presentando una istanza corredata da una ampia documentazione, che sostenga le ragioni per le quali l’impianto deve essere installato.
L’ispettorato nazionale del lavoro già si pronunciò, tempo addietro, introducendo alcune semplificazioni, che ad esempio facevano riferimento al fatto che non era più necessario effettuare ogni volta una ispezione sul posto, ma era facoltà dell’ispettorato esprimere il proprio giudizio, sulla base dell’analisi della documentazione presentata dalla azienda, che nella fattispecie è titolare del trattamento.

Oggi un nuovo documento offre ulteriori indicazioni operative sula installazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo.

Una prima significativa semplificazione è legata al fatto che non è più necessario allegare alla richiesta una pianta dettagliata dell’insediamento, con la indicazione della ubicazione delle telecamere e dei campi ripresi.

Il ragionamento sviluppato dall’Istituto Nazionale lavoro è del tutto lineare:
una volta che viene concessa l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non è importante illustrare in dettaglio il posizionamento ed il campo ripreso da ogni singola telecamera.
È invece quanto mai importante che le riprese effettuate siano comunque coerenti e strettamente connesse alle ragioni, che hanno indotto l’azienda ad avanzare l’istanza di installazione di impianto di videosorveglianza. È questo il punto chiave che deve essere verificato in sede di eventuale accertamento ispettivo.

Un altro aspetto interessante riguarda il fatto che gli impianti di videosorveglianza, posti a tutela del patrimonio aziendale, non abbisognano di speciali autorizzazioni, ove essi siano attivati solo in abbinamento con impianti antintrusione, a loro volta attivati solo quando l’insediamento da proteggere è privo di personale. In questo caso questi impianti possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla precedente nota numero 299 del 28 novembre 2017.

Il problema diventa più complesso quando l’impianto di videosorveglianza, posto a tutela del patrimonio aziendale, viene attivato anche in presenza di dipendenti. In questa specifica circostanza, l’autorizzazione all’installazione deve essere basata su appropriata documentazione, che possa convincere l’ispettorato del lavoro circa il fatto che non siano disponibili altre forme di tutela del patrimonio, meno invasive rispetto alla installazione di un impianto di videosorveglianza.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Circolare n. 5 del 19 Febbraio 2018, indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 299/2017 del 28.11.2017 – Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970

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