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Registro Infortuni e Cancerogeni

Approfondimento sulle novità relative ai Registri degli Infortuni

Registro degli infortuni sul lavoro
Secondo quanto disposto all’art.53, comma 6 del DLGS 81/2008 s.m., prima delle significative modifiche apportate nel 2015, il registro degli infortuni (assieme al registro dei cancerogeni o mutageni e biologici) era previsto rimanesse in vigore fino a «sei mesi» dopo l’adozione del decreto interministeriale, con il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP). Un Sistema innovativo che, fondamentale ai fini di un migliore sistema di prevenzione, avrebbe dovuto essere istituito, secondo quanto disposto ai sensi dell’art.8, comma 4, «entro 180 giorni» dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81 del 2008 s.m..

Pur considerando, anche in questo caso, l’evidente ritardo accumulato nella costituzione del SINP (varato solo nel 2016), negli anni quando disposto a carico del datore di lavoro in merito alla tenuta del registro degli infortuni ha proseguito la sua vigenza, dando piena concretezza anche all’obbligo, sempre a suo carico, di far accedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nelle sue diverse tipologie: aziendale e territoriali) ai dati contenuti nel registro (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett o), quale diritto finalizzato all’espletamento della sua funzione.

Ad irrompere in tale assetto, determinato da tutt’altre ragioni, è giunto, in data 14 settembre 2015, il D.Lgs. n.151 che, volto a semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, ha introdotto alcune modifiche nell’articolato del D.Lgs. 81/2008, interessando, tra gli altri, quanto disposto in merito al registro degli infortuni.

Mediante l’art.21, comma 4 del D.Lgs. 151 del 2015 (decreto attuativo, delle più ampia legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, più conosciuta come Jobs Act) è stato disposto che «a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni» e, con l’art.20, comma 1, lett. h, la soppressione del riferimento «al registro degli infortuni», previsto all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, a partire dall’entrata in vigore del decreto di riforma (prevista per il 24 settembre 2015).

La data del 23 dicembre 2015 (novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 151/15) avrebbe, pertanto, rappresentato l’inizio di un periodo, in attesa del varo del SINP, di grande confusione sussistendo l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di denuncia degli infortuni, ma allo stesso tempo, l’abolizione del registro. Nello stesso giorno, però, colmando un vuoto normativo rilevante, l’INAIL, mediante una propria circolare n. 92 del 23 dicembre 2015, non sostituendosi al legislatore, ma offrendo una soluzione concreta, introdusse per la prima volta il «Cruscotto infortuni».

Con tale novità l’ente assicurativo mirava, secondo il dettato della stessa circolare, ad «offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo» al registro degli infortuni, realizzando un sistema finalizzato a fornire quei dati e quelle informazioni utili all’attività ispettiva, a fronte dell’invariato obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro degli eventi infortunistici occorsi ai propri prestatori d’opera. Disposizione quest’ultima, invariata e pienamente vigente, ai sensi dell’art.53 del d.P.R. n.1124 del 1965 che, pur modificato anch’esso dallo stesso DLGS 151/2015 (con l’art.21, comma 1, lett. b), manteneva sul punto quanto previsto.

Il 25 maggio 2016, con il Decreto Interministeriale n.183, veniva definitivamente varato il SINP, avviandosi così finalmente (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU, avvenuta il giorno 27 settembre 2016) la costruzione di quella tanto auspicata banca dati informatizzata nazionale volta a raccogliere un insieme di dati utili fondamentali, al fine di promuovere interventi mirati di prevenzione. Avviatosi il SINP, e constatando la rilevante portata del poter avere a disposizione un sistema unico informatizzato di dati, nei mesi a seguire apparve però evidente che l’interazione di così tanti flussi informativi avrebbe richiesto un tempo più lungo di realizzazione di quanto ipotizzato.

Avvicinandosi così, da un lato la scadenza dei «sei mesi» per il passaggio dalla tenuta dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici (ai sensi dell’art.53, comma 6) alla comunicazione telematica dei dati all’INAIL e, pertanto, al SINP, ma non meno anche la scadenza per rendere concreto l’obbligo della comunicazione, ai fini statistici, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. r e comma 1-bis), cogliendo l’opportunità offerta dal Decreto Milleproroghe del 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella L. 27 febbraio 2017, n.19), con l’art.3, comma 2 e comma 3-bis, è stata introdotta una necessaria proroga temporale; acquisendo così, nel passaggio da «sei mesi» a «12 mesi», un più ampio margine per la messa a regime del sistema.

Giungendo a scadenza i dodici mesi, nella data del 12 ottobre 2017, l’INAIL ha inteso onorare tale termine, dando avvio complessivo alle modalità di comunicazione relative agli infortuni sul lavoro con quelle riferite ai lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, celebrando un anno di operatività del SINP, inaugurando i due modelli informatizzati di raccolta delle comunicazioni. Con il varo defintivo del sistema informatizzato di comunicazione riferito agli infortuni sul lavoro, a partire dalla data del 12 ottobre, ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. r) del DLGS 81/2008 s.m., tutto quanto disposto andrà interamente a regime.
– Per quanto riguarda la comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, per i quali attualmente era prevista la modalità del “Cruscotto degli infortuni”, varato dall’INAIL, per i datori di lavoro non cambierà alcunché, sul piano del merito, ma esclusivamente sul piano delle modalità operative, considerato che anche per tale comunicazione è previsto un nuovo portale dedicato.
– Per quanto concerne, invece, la comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), a fini statistici e informativi, novità introdotta dal DLGS 81 del 2008 e per la prima volta resa operativa, sarà anch’essa, a carico del datore di lavoro, obbligatoria.

Alla luce delle novità, anche in questo caso, si conferma che permane il diritto in capo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendale e territoriale) relativo all’accesso alle comunicazioni svolte dal datore di lavoro, in merito agli infortuni sul lavoro, sia a fini statistici che assicurativi (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. o, del DLGS 81/2008 s.m.). A tale fine, difatti, i moduli informatizzati da compilare, nel portale dell’INAIL, sono stati tutti resi stampabili, tenuto conto che il codice identificativo aziendale di accesso è previsto sia riservato unicamente al datore di lavoro.

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