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I Controlli degli Impianti Elettrici: l’Articolo 86 del D.Lgs 81/08

Indicazioni sull’applicazione dell’articolo 86 del Testo Unico in materia di controlli degli impianti elettrici.

Il d.lgs. 81/2008 ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. E il termine “controllo” è proprio utilizzato “al fine di evitare confusione con le ‘verifiche’ che devono essere effettuate” ai sensi del DPR 462/01”: infatti nell’art. 86 si parla di ″verifiche″ con riferimento al DPR 462/01 e di “controlli″ per le verifiche volte ad accertare il permanere delle condizioni di sicurezza.

I controlli ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico (TU) “hanno per oggetto tutto l’ impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche”. Si segnala che non è stato ancora emanato il decreto (comma 2, art. 86) che “avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Infatti, avendo ben chiara la differenza tra gli scopi dei diversi tipi di verifica e tra i soggetti che le effettuano, nonché le differenti azioni che devono seguire ciascun tipo di verifica, dal punto di vista dell’esecuzione tecnica non vi sono differenze sostanziali”.

Chi può effettuare i controlli?

I controlli ex art. 86 TU “rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche”.
Alcuni esempi di chi può effettuare i controlli:

  • un professionista;
  • il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08;
  • personale tecnico interno del datore di lavoro;
  • personale tecnico esterno.

Dunque tali controlli “devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”. Mentre gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria “possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati” ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Inoltre il documento indica che il datore di lavoro:

  • “può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno;
  • “deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio”.

Si ricorda poi che l’esito dei controlli è “verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”. E, chiaramente, “i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del d.p.r. 462/01”.

I Controlli degli Impianti Elettrici: l’Articolo 86 del D.Lgs 81/08