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Associazioni Temporanee d’Imprese e Sicurezza sul Lavoro

Le modalità di gestione della sicurezza

L’ATI non è altro che una associazione fra imprese che ha come obiettivo quello di portare avanti, in modo congiunto, una singola iniziativa imprenditoriale.
Quindi si è di fronte ad un soggetto giuridico costituito da più imprese che conferiscono ad una di loro, e che per tale motivo assume la veste di capogruppo mandataria, il mandato con rappresentanza a presentare offerta ad una gara di appalto.
L’ ATI non si può considerare come una vera e propria società e, di conseguenza, non ha statuto, struttura dirigenziale, dipendenti, ecc..

L’ATI, pertanto si caratterizza dall’essere una associazione temporanea, costituita occasionalmente e con ben precisi limiti alla sua operatività. Si è pertanto di fronte ad un soggetto giuridico che nasce per acquisire e eseguire una ben determinata opera e finisce di operare con la consegna della stessa al Committente.

I rapporti che intercorrono tra le imprese costituenti l’ATI, vanno definiti nel mandato speciale collettivo nonché, anche qui, nei patti parasociali.
Questo perché, oltre a quanto previsto nel mandato speciale collettivo, tutti gli accordi che le imprese dell’ATI ritengono utile definire per eseguire l’opera (ripartizioni dei lavori, dei tempi e modi di esecuzione lavori, degli utili e degli oneri funzioni particolari, ecc.), devono essere stipulati con i patti parasociali, e cioè con una scrittura privata che deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dell’ATI.

Naturalmente, il contenuto dei patti parasociali, così come peri consorzi, deve essere messo conoscenza dei soggetti incaricati del coordinamento fra le imprese.

Nella gestione dell’appalto, il responsabile legale dell’impresa mandataria rappresenta tutte le imprese, sia per la partecipazione alla gara che successivamente, se viene acquisito l’appalto, nei rapporti inerenti i contratti d’appalto e nei rapporti con la Committenza, i fornitori e i subappaltatori.
Va chiarito, però, che ciascuna delle imprese costituenti l’ATI, esegue in modo autonomo, con la propria organizzazione, i lavori assegnati.

Pertanto, ogni singolo datore di lavoro deve garantire la sicurezza e la tutela della salute dei propri dipendenti durante l’esecuzione della propria parte di lavori.
Può anche verificarsi il caso in cui le imprese dell’ATI decidano di non suddividersi i lavori ma di eseguirli in modo unitario perché i lavori non sono facilmente suddivisibili; in questo caso le imprese possono costituire una Società Consortile tra esse stesse. La possibilità che l’ATI affidi i lavori ad una Società Consortile, piuttosto che alle singole imprese, è previsto dall’art. 93 del DPR n° 207/2010, tanto che questo affidamento non è considerato subappalto.

Pertanto, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 89 comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008, in un’ATI, l’impresa affidataria è:

  • l’impresa mandataria
  • la società consortile nata tra le stesse imprese costituenti l’ATI, essendo questa incaricata della gestione totale dei lavori.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ovviamente, dovrà concretamente assolvere agli specifici obblighi specifici previsti dagli articoli 97, 101 commi 2 e 3 nonché agli altri obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. N. 81/2008.
Nel caso A, ovviamente, trattandosi di ATI, i datori di lavoro delle imprese mandanti dovranno a loro volta attuare gli obblighi posti a loro carico dal D. Lgs. n° 81/2008.

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