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Interpello: Basta un’Autocertificazione per Garantire la Formazione?

Presentiamo l’Interpello n. 7/2016 del 12 maggio 2016.


L’interpello citato ha come oggetto la “risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co. 6-bis, del d.lgs. n. 81/ 2008”.

Il documento riporta che per la “verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co. 3-ter, del decreto D. Lgs. 81/08, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) ‘il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97’, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta dei relativi attestati o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria”.

Interpello: Basta un’Autocertificazione per Garantire la Formazione?