Reato previsto dall’art. 4 della legge n. 628/1961
Il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 628/1961, alla luce del quale sono punibili coloro i quali, legalmente richiesti dagli organi ispettivi di fornire notizie sul processo produttivo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, è l’argomento di questa sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa, chiamata a decidere su un ricorso presentato da un datore di lavoro, ha annullato la sentenza con la quale lo stesso era stato condannato dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi alla pena di un mese di arresto e di 200 euro di ammenda per non avere fornito nella qualità di committente di alcuni lavori edili affidati a un’impresa esecutrice ed effettuati nella propria abitazione.
Il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 628/1961, ha precisato la suprema Corte, ha la sua ratio nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’organo ispettivo competente in materia di lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie che per l’omessa esibizione di documenti e lo stesso, quindi, non è configurabile quando l’ispettore agisce quale delegato della Procura della Repubblica, o anche in via autonoma quale autorità di P.G. in indagini penali. Del resto, ha aggiunto la stessa Corte, se la P.G. (ad esempio Carabinieri o Polizia di Stato) chiedesse documenti in sede di indagini penali a un indagato (o possibile indagato) non si configurerebbe certamente un reato se viene rifiutata l’esibizione. La P.G., infatti, ha poteri suoi propri già molto incisivi in quanto potrebbe sequestrare i documenti, se fosse necessario, cosa che certamente non è consentito in sede amministrativa agli ispettori di vigilanza con la stessa facilità e con gli stessi poteri che ha la polizia giudiziaria in sede di indagini penali.