Come noto, il D.Lgs. 81/08 prevede che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (art.16 comma 1 primo periodo).
La norma poi prosegue prevedendo che l’obbligo di vigilanza posto in capo al delegante sul corretto espletamento delle attività delegate “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Per poter ricostruire a questo punto il contenuto, i limiti e le modalità di esplicazione dell’obbligo di vigilanza del delegante, occorre partire dal “principio secondo il quale esiste una responsabilità residuale del datore di lavoro che ha l’obbligo di vigilanza ex art.16, comma 3, d.lgs.81/2008”.
Questa responsabilità si collega ad un “concetto di “vigilanza alta”, che ha per oggetto il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato, con l’obbligo del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.”
Più in particolare “il ruolo di vigilanza di cui al comma 3, del citato art.16, d.Lgs. 81/2008 non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.”
Dunque il contenuto dell’obbligo di vigilanza del delegante è la “complessiva gestione del rischio da parte del delegato”.
E pertanto “ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.”