La Corte di Cassazione Penale con Sentenza n. 5893 del 7 febbraio 2019 ha ribadito il principio secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per un infortunio, sia per la scelta dell’impresa che in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Committente è comunque esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica.