Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni al lavoratore se ha consentito l’utilizzo di una macchina conforme alla normativa CE.
Torna la Corte di Cassazione ad occuparsi della sicurezza delle macchine che, benché dotate per come progettate e assemblate della regolare marcatura CE garantita dal costruttore, abbiano provocato l’infortunio di un lavoratore che lavorava presso le stesse legato alla carenza delle misure previste dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce in questa occasione indirizzi che, per la verità, già si riscontrano in precedenti espressioni della stessa Corte.
Come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha precisato la Sez. IV, “il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dall’operaio, allorquando abbia consentito l’utilizzo di una macchina, la quale, pur astrattamente conforme alla normativa CE, per come assemblata ed in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (cfr. Sez. 4, n. 49670 del 23/10/2014, Rv. 261175). I marchi di conformità CE limitano infatti la loro efficacia (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 6 e 36) a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, comma 3, lett. b) e art. 37 (vigente al momento dell’infortunio)”
La responsabilità del costruttore peraltro, ha tenuto a precisare la Corte di Cassazione, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e nella fabbricazione di una macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, potendosi fare eccezione a detta regola nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un suo vizio di progettazione o di costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina stessa o del vizio che abbiano impedito di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.