Le Criticità e gli Aspetti da chiarire dell’Alternanza Scuola-Lavoro

Gli studenti che partecipano al percorso di alternanza come sono considerati a livello di tutele in materia di salute e sicurezza? Fa riferimento a questi studenti il D. Lgs. 81/2008?

L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica, che si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, nell’ambito della quale i giovani che partecipano a tale particolare esperienza formativa non mutano la loro posizione giuridica, confermando quella di studente. Al contempo, però, visto il loro concreto impiego nell’attività lavorativa, non quindi da meri visitatori delle strutture ospitanti, è riconosciuta a loro la piena equiparazione ai lavoratori.
Tale equiparazione non trova la propria base giuridica nelle disposizioni introdotte dal quadro regolativo del progetto denominato “La Buona scuola”, ma nel D.Lgs. 81 del 2008 s.m., nel quale, in modo chiaro, all’Art. 2, comma 1, lett. a, si precisa tale condizione, che li porta ad essere soggetti alle disposizioni e procedure previste, nei termini e limiti dell’attività svolta, così come del contesto e delle condizioni di rischio a cui dovessero risultare esposti”.

L’evoluzione di questa metodologia presenta, ancora oggi, delle aree grigie, degli aspetti che non sono chiari o che devono essere perfezionati, in particolare in tema di tutele antinfortunistiche?

Si, proprio così. Se, difatti, per quanto concerne l’assicurazione INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è vincolante che sia la scuola a stipulare la polizza (potendo essere oggetto di accordo, in convenzione, esclusivamente in capo a quale delle due parti far ricadere l’onere economico), diverso è, ad esempio, per due aspetti di grande rilevo come la formazione e la sorveglianza sanitaria.
Nel progetto di alternanza scuola-lavoro, equiparabile come condizione, nello specifico, al lavoro in somministrazione, tenuto conto delle soluzioni medesime indicate, la formazione generale e specifica degli studenti, può, quindi, anche in questo caso, essere svolta dalle scuole o dalle strutture ospitanti, secondo un mero criterio di accordo in convenzione che stabilirà chi si caricherà l’onere, economico ed organizzativo.
Dal contenuto diverso, ma secondo lo stesso principio, anche la sorveglianza sanitaria è rientrata tra gli obblighi per i quali, lasciandosi alle spalle criteri di più alto valore e garanzia di tutela, come l’obbligo di svolgere la visita medica di idoneità, da parte del medico competente della realtà lavorativa che accoglie il lavoratore “esterno”, si è passati a lasciare la piena libertà di poter assolvere all’obbligo da parte dell’una o dell’altra realtà, nel caso specifico, la scuola o la struttura ospitante.

Fonte: Puntosicuro

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