Secondo il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti infatti riguardante il riconoscimento dei crediti formativi, nel caso, posto sotto la lettera a., della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di inizio di una nuova utilizzazione in caso di somministrazione:
- “Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta”.