La mancata formazione in lingua comprensibile quale causa di infortunio
Come noto, l’articolo 37 comma 13 del D.Lgs. 81/08 prevede che “il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.”
Si riportano di seguito alcune pronunce con oggetto il tema della formazione dei lavoratori stranieri:
- Omessa formazione del preposto straniero che in giudizio “non riusciva nemmeno a leggere in italiano la dichiarazione d’impegno a dire la verità” e che avrebbe dovuto vigilare sull’osservanza del PIMUS che era redatto in lingua italiana (Cassazione Penale, Sez.III, 3 ottobre 2016 n. 41129)
- Lavoratore di nazionalità indiana: nesso di causalità tra l’omessa somministrazione da parte del datore di lavoro della formazione in una lingua comprensibile e l’infortunio (Cassazione Penale, Sez.IV, 8 aprile 2015 n. 14159)
- Condannato un datore di lavoro che avrebbe dovuto accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri (Cassazione Penale, Sez.IV, 1° ottobre 2013 n. 40605)
- Lavoratore di nazionalità rumena: tecnico qualificato di cantiere ma adibito ad operaio “tuttofare” con mansioni indefinite e cambi frequenti di mansione cui non seguono formazione e informazione sui rischi (Cassazione Penale, 21 marzo 2012 n. 11112)