Gli Errori più Comuni nella Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

Le carenze dei DVR

Guardando la giurisprudenza degli ultimi anni in tema di valutazione dei rischi, l’idea che se ne ricava è che vi siano alcuni “errori” di impostazione nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento che ricorrono nelle varie sentenze e sono comuni a più casi.

Elenchiamo i principali “errori”:

  1. Incompletezza, mancanza di specificità, incongruenza
    I DVR sono a volte incompleti e/o mancanti di specificità;
  2. Mancato aggiornamento periodico del DVR e considerazione della migliore scienza e tecnica
    Le sentenze più recenti insistono molto sull’obbligo di aggiornamento del DVR e fanno emergere con particolare evidenza il fatto che non sempre i DVR sono aggiornati come dovrebbero;
  3. Mancata considerazione dei pericoli “notori” e della “casistica concretamente verificabile”;
  4. Mancata considerazione di ciò che si è già verificato;
  5. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)
    L’obbligo di inserire nel DVR “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri” è stato introdotto nel 2008 dal decreto 81 ma, pur essendo tale obbligo in vigore da quasi 10 anni, risulta ancora in molti casi disatteso.

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