Verifiche, scadenze e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale
Quando “scadono” i DPI anticaduta e gli APVR e ogni quanto vanno sostituiti?
Sappiamo che ogni dispositivo va incontro alle seguenti problematiche:
1) invecchiamento del materiale nel tempo;
2) usura determinata dall’uso e dalla manutenzione;
3) mancata e/o parziale manutenzione dello stesso.
Diventa quindi di primaria importanza, che ciascuna azienda definisca al suo interno una procedura organizzativa e gestionale di manutenzione e di controllo dei DPI, nonché di monitoraggio circa l’usura dei dispositivi e la loro sostituzione periodica.
In caso di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie o imbracature di sicurezza abbiamo una scadenza da rispettare? La scadenza va dall’atto dell’acquisto o dalla cosiddetta “messa in servizio” del dispositivo? Dobbiamo attuare delle verifiche periodiche su questi prodotti?
Per rispondere a queste domande, prendiamo a riferimento il D. Lgs. 81 del 2008, ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro, che all’art. 77 c.4 recita:
“Il datore di lavoro […] mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante […]”
L’indicazione è di fatto generica, ma un secondo riferimento legislativo ci viene in aiuto, ovvero il regolamento europeo 425 del 2016 che devono rispettare tutti i produttori di Dispositivi di Protezione individuale.
Il Regolamento Europeo recita “Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi”.
Pertanto, il produttore deve indicare nel libretto di uso e manutenzione del DPI ogni dato utile che permetta all’acquirente e/o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di uso, di manutenzione e verifica periodica.
Molto raramente, però, nella pratica, un fabbricante di dispositivi di protezione individuale potrà garantire una funzionalità per un certo periodo di tempo in quanto essa dipende dalla frequenza d’uso, dalla modalità di conservazione, ovvero tutte caratteristiche di tipo soggettivo che possono variare da utilizzo ad utilizzo.
Il fabbricante pertanto indicherà una data di fabbricazione del DPI e una data ipotetica di scadenza, la quale è calcolata dalla data di fabbricazione.
Pertanto, necessita controllare i propri dispositivi di protezione individuale, soprattutto quelli cosiddetti salvavita di terza categoria, ovvero imbracature di sicurezza o apparecchi di protezione delle vie respiratore (APVR) e verificarne la data di fabbricazione e la scadenza riportata sulla confezione e sule libretto di uso e manutenzione.
Inoltre, è necessario stabilire sulla base delle indicazioni del fabbricante le verifiche periodiche che il fabbricante prevede per quel dispositivo di protezione individuale.
Le verifiche consistono in una serie di ispezioni di tipo visivo, (più raramente strumentali) che accertano lo stato di efficienza del dispositivo. Queste verifiche devono essere ripetute con una cadenza prevista dal fabbricante, molto spesso con periodicità annuale. Le verifiche vanno, poi, registrate su apposita modulistica presente in azienda.
Chi deve fare queste verifiche?
Per quanto concerne i dispositivi anticaduta la norma europea EN 365:2005 prevede che queste verifiche siano effettuate da persona competente, così come del resto è chiaro che siano eseguite da personale qualificato quello per gli APVR (UNI EN 529:2006)
Chi è una persona competente?
È persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente. Essa dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti e avviare l’azione correttiva da intraprendere avendo capacità e risorse per fare tutto ciò.
Questa persona non deve essere una persona solo formalmente incaricata di effettuare una verifica sul dispositivo, ma deve conoscere il dispositivo per accertarne la continua efficienza.
I servizi di cui sopra possono essere offerti dagli stessi rivenditori o dal fabbricante stesso.
Concludendo, il datore di lavoro deve provvedere a:
1) per ogni DPI in dotazione, archiviare il libretto di uso e manutenzione;
2) dall’analisi del libretto, definire la scadenza del DPI;
3) informare i lavoratori e addestrarli circa i rischi che hanno reso necessario adottare il singolo DPI, le modalità di utilizzo e manutenzione e la scadenza degli stessi;
4) implementare una procedura per la gestione dei DPI che preveda a il controllo periodico la sostituzione dei DPI usurati o che non garantiscono più adeguata protezione; i controlli periodici e le sostituzioni andranno, poi, registrate in apposita modulistica.