Il 26 luglio 2022 attraverso un comunicato stampa INPS e INAIL hanno fornito “istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate”.
In pratica le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.
Il comunicato precisa che “l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo”. Questi ultimi verranno acquisiti direttamente da Inps per la verifica della correttezza della domanda.
Il comunicato ricorda anche che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
INAIL ha provveduto inoltre a predisporre una guida informativa dal titolo “esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto worklimate e la piattaforma previsionale di allerta” che contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle accomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.