Nella Sentenza n. 15186 del 5 aprile 2018, la suprema Corte ha ribadito l’orientamento costante in base al quale, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre un evento lesivo, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta e che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore stesso presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abonormità e dell’esorbitanza.
E’ abnorme la condotta del lavoratore solo se si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e solo se è assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate. La condotta imprudente o negligente del lavoratore, inoltre, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non può mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza in quanto tali disposizioni sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da una sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.
Il principio di “autoresponsabilità dei lavoratori” non trova applicazione se manca il presupposto del completo adempimento da parte del datore di lavoro di ogni suo obbligo nascente dalla posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori stessi.