La sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro: gli adempimenti del dirigente scolastico e delle aziende
Il dirigente scolastico:
- forma gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale;
- garantisce la sorveglianza sanitaria ove necessario, di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR con le Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche;
- assicura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;
- stipula un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- designa un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza”.
E l’azienda:
- integra la formazione già erogata dalla scuola con una specifica, informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- mette a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
- individua un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza”.
E riguardo alla formazione:
- la formazione generale: spetta alla scuola e la sua durata non deve essere inferiore a 4 ore;
- la formazione specifica: compete alla struttura ospitante.
Per la sorveglianza sanitaria degli allievi ricordando che “la visita medica è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità”.
In particolare:
- se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell’idoneità dello studente;
- se a scuola non è presente il medico competente è a carico dell’impresa”.