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Gli Errori più Comuni nella Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

Le carenze dei DVR

Guardando la giurisprudenza degli ultimi anni in tema di valutazione dei rischi, l’idea che se ne ricava è che vi siano alcuni “errori” di impostazione nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento che ricorrono nelle varie sentenze e sono comuni a più casi.

Elenchiamo i principali “errori”:

  1. Incompletezza, mancanza di specificità, incongruenza
    I DVR sono a volte incompleti e/o mancanti di specificità;
  2. Mancato aggiornamento periodico del DVR e considerazione della migliore scienza e tecnica
    Le sentenze più recenti insistono molto sull’obbligo di aggiornamento del DVR e fanno emergere con particolare evidenza il fatto che non sempre i DVR sono aggiornati come dovrebbero;
  3. Mancata considerazione dei pericoli “notori” e della “casistica concretamente verificabile”;
  4. Mancata considerazione di ciò che si è già verificato;
  5. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)
    L’obbligo di inserire nel DVR “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri” è stato introdotto nel 2008 dal decreto 81 ma, pur essendo tale obbligo in vigore da quasi 10 anni, risulta ancora in molti casi disatteso.
Gli Errori più Comuni nella Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR