1 luglio 2016: al via la valutazione del rischio da CAMPI ELETTROMAGNETICI
L’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del D. Lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE. L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova direttiva 2013/35/UE ha spostato detto termine al 1° luglio 2016.
La nuova direttiva rimanda a successive Guide Pratiche non vincolanti per quanto riguarda la valutazione del rischio. Viene mantenuta comunque l’impostazione secondo la quale il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili. Se tali informazioni non permettono di stabilire il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.
Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione può concludersi con la “giustificazione” del rischio
Si reputano “giustificabili” senza ulteriori approfondimenti le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione ai sensi delle raccomandazioni Europee. Sono inoltre definite condizioni “giustificabili” quelle elencate in apposite norme del CENELEC eventualmente recepite dal CEI.
Come censire i campi elettromagnetici
Per verificare la presenza di potenziali sorgenti di campo elettromagnetico abbiamo predisposto una check-list per individuare i vari impianti e le apparecchiature presenti nei luoghi di lavoro che sono fonte di CEM.
Per ottenere la modulistica sarà necessario contattare la ns. segreteria al n. 041 64 10 90 o compilare il form sottostante.
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