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L’omessa Indicazione nei DVR delle misure di Protezione contri i Rischi

Fa riferimento questa sentenza Corte di Cassazione “Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 19030 del 20 aprile 2017 (u. p. 1 dicembre 2016) – Pres. Bianchi – Est. Dovere – Ric. B.R.”

a quei casi nei quali, benché sia stata fatta da parte del datore di lavoro una valutazione dei rischi presenti nella sua azienda, non siano state invece individuate e riportate nel documento di valutazione dei rischi le misure di prevenzione necessarie per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi stessi ed è importante perché “suggerisce” come va considerata questa carenza con riferimento al rispetto dell’obbligo della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Se sono stati valutati tutti i rischi, ha infatti sostenuto la suprema Corte nella sentenza, ma ne è scaturita una carente individuazione delle misure si può parlare ancora di omissione della valutazione dei rischi perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva e quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie per eliminare i rischi stessi o comunque ridurli al minimo

L’omessa Indicazione nei DVR delle misure di Protezione contri i Rischi