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Obbligo Aggiornamento Rischio Chimico

Nuove regole di etichettatura e classificazione degli agenti chimici pericolosi


Alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals – REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging – CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni delle miscele di sostanze chimiche.

Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.

Questa variazione comporterà la necessità di verificare ed eventualmente aggiornare la propria valutazione del rischio chimico.

Come citato nel documento “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. […]”, realizzato dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 – Sottogruppo “Agenti Chimici”, «l’aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, si rende necessaria nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo delle sostanze ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro».

Quando va aggiornata la valutazione del rischio chimico?

Considerato quanto premesso, sarà necessario adottare il seguente iter:

  • richiedere ai fornitore dei prodotti chimici le schede di sicurezza aggiornate secondo gli ultimi regolamenti;
  • verificare se a seguito della nuova redazione delle schede di sicurezza è variata la pericolosità delle sostanze o delle miscele;
  • in caso di variazione, effettuare l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio chimico.
Obbligo Aggiornamento Rischio Chimico